
La recente sentenza della CGT Lombardia ridefinisce l’interpretazione di “innovazione” nel credito d’imposta R&S, ponendo l’accento sulla novità relativa all’impresa.
Una sentenza a favore delle imprese
Con la sentenza n. 1482/25/2025 del 16 giugno 2025, la CGT Lombardia ha accolto integralmente il ricorso di un’impresa, stabilendo un principio fondamentale: l’innovatività ai fini del credito d’imposta ricerca e sviluppo per il periodo 2015-2019 deve essere valutata in relazione alle conoscenze disponibili per l’impresa stessa, e non rispetto allo stato dell’arte del mercato o del settore nel suo complesso.
Un chiarimento che rappresenta una vera e propria svolta per centinaia di aziende coinvolte in contestazioni analoghe.
Addio al concetto di “novità assoluta”
I giudici hanno smontato l’approccio dell’Agenzia delle Entrate, che in fase di accertamento basava l’esistenza del credito sui cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 (novità assoluta, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità), ritenendo non agevolabili i progetti che miglioravano processi esistenti.
Secondo la Corte, l’interpretazione restrittiva dell’“innovazione in senso assoluto” è incoerente con la normativa italiana, che invece consente l’accesso al credito anche per attività migliorative e non necessariamente rivoluzionarie.
Conta ciò che è nuovo per l’azienda
La CGT Lombardia ribadisce che le attività di R&S devono essere valutate alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili e accessibili all’impresa, come già indicato nelle linee guida del Mimit del 4 luglio 2024.
Il principio chiave è quello della “novità relativa”, che non richiede l’adozione di tecnologie inedite per l’intero settore, ma uno sforzo innovativo rispetto al contesto aziendale specifico.
Il Manuale di Frascati 2002 è il riferimento corretto
Altro passaggio decisivo della sentenza: non va applicata la versione 2015 del Manuale di Frascati, bensì quella del 2002, l’unica vigente per il periodo in esame e citata dalla Comunicazione CE 2006/C 323/01.
La Corte conferma inoltre la validità delle circolari Mise 46586/2006 e Agenzia delle Entrate 5/E/2016, che riconoscono il credito per le innovazioni con “apprezzabile elemento di novità”, anche se non assolute.
Due errori dell’Agenzia delle Entrate
La decisione sottolinea anche due errori procedurali commessi dall’Ufficio:
1) Non aver richiesto un parere tecnico al Mimit, nonostante il carattere altamente scientifico dei progetti.
2) Aver qualificato il credito come “inesistente”, senza tener conto delle nuove norme (D.Lgs. 87/2024), che riservano tale definizione a situazioni fittizie. Nel caso in esame, i progetti erano effettivi, tracciabili e realizzati.
Il nostro metodo a supporto dei clienti
Questa sentenza rafforza un principio da sempre alla base dell’approccio di Service Group: ogni progetto d’innovazione va valutato nella sua specificità aziendale, con metodo, competenza e documentazione rigorosa.
In questo scenario normativo più chiaro e favorevole, il ruolo di Service Group diventa cruciale. Navigare la complessità delle normative sul credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo richiede una profonda conoscenza delle leggi e delle interpretazioni giurisprudenziali. Service Group offre un supporto strategico e operativo indispensabile, assistendo le aziende nella corretta identificazione e documentazione dei progetti innovativi. Attraverso la nostra expertise, garantiamo che i nostri clienti possano massimizzare i benefici fiscali derivanti dalle loro attività di R&S, assicurando la conformità con le direttive e le interpretazioni più recenti, e minimizzando i rischi di contenzioso. L’obiettivo è trasformare l’innovazione in un vantaggio competitivo tangibile e sostenibile.
Contattaci per una consulenza personalizzata!
info@sgresearch.it
0444 327036